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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 733

Esecuzione di nuove opere di bonifica e ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario. (045U0733)

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Testo in vigore dal:  5-12-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di disporre congrue autorizzazioni di spesa sia per il ripristino delle opere di bonifica danneggiate o distrutte dalla guerra, sia per la prosecuzione dell'attività bonificatrice in corso e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni, in guisa da procurare un maggior assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle vigenti autorizzazioni di spesa di cui al R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, nonché al decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

Con decreti dei Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto alla ripartizione dell'autorizzazione predetta fra le nuove opere di bonifica e quelle di ripristino.