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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  12-9-1945 al: 26-2-2016
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Art. 8



È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai nazi-fascisti perché prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.