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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. (045U0320)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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vigente al 17/05/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 8



Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.(3)

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 GIUGNO 1951, N. 489.

È ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.
(1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 380, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il trattamento di cui all' art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, al personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova, tenuto a prestare servizio fuori della rispettiva sede normale di Livorno e di Genova".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 29 giugno 1951, n. 489, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "L'indennità istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, è commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma."
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che è soppressa l'indennità di cui al presente articolo.