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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. (044U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1948)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  5-2-1948
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
((1))


Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.
((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21))
.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21))
.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".