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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1919, n. 1243

Che modifica l'art. 77 del regolamento telefonico approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, relativamente alla tassa dovuta per l'invio degli avvisi di conversazione telefonica. (019U1243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1919
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Testo in vigore dal:  14-8-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RI D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1916, n. 671;
Veduto il decreto Reale del 10 ottobre 1915, n. 1510;
Veduto l'art. 77 del regolamento telefonico approvato col R. decreto 21 maggio 1903, n, 253;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 77, terzo capoverso, del regolamento telefonico 21 maggio 1903, n. 253, è modificato come appresso:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art. 24 della legge. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato: per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi venti entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi e al di là di questo limite, centesimi quaranta per ogni chilometro o frazione di chilometro, tenuto conto della sola andata ».