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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1919, n. 528

Che ripartisce fra i Ministeri delle poste, delle colonie e dell'agricoltura parte dell'assegnazione straordinaria di 500 milioni, autorizzata con l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, per spese in genere di utilità pubblica. (019U0528)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/1919)
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Testo in vigore dal:  4-5-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, il quale, all'art. 7, autorizza fra altre la spesa di cinquecento milioni di lire, da assegnarsi ai bilanci delle poste e telegrafi, industria, agricoltura, finanze, istruzione pubblica, interno e colonie, per lavori, opere e forniture e, in genere, per spese di utilità pubblica;
Ritenuto che con Nostro decreto 6 marzo 1919, numero 316, fu concessa al Ministero dell'industria, in conto dell'assegnazione straordinaria predetta, la somma di lire undici milioni;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'agricoltura, le poste ed i telegrafi e le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Dell'assegnazione straordinaria di lire 500 milioni, autorizzata coll'art. 7 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, per l'esecuzione di lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità, sono destinati:

a) al Ministero delle poste e dei telegrafi, lire duecentodieci milioni (L. 210,000,000);

b) al Ministero delle colonie, lire settantotto milioni (L. 78,000,000);

c) al Ministero di agricoltura, lire nove milioni (L. 9,000,000).