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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1918, n. 1112

Concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali. (018U1112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1920)
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Testo in vigore dal:  28-6-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 15 luglio 1917, n. 1182, e 2 dicembre 1917, n. 1938;
Ritenuta l'opportunità di riunire e coordinare le disposizioni riguardanti la produzione della carta per i giornali;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro, per diminuire il prezzo della carta da giornali, sono assegnati i seguenti proventi:

1° il contributo sulla produzione della carta, dei cartoni e cartoncini di qualsiasi genere, escluse le carte da giornali fornite sotto il controllo del Governo;

2° il contributo speciale sulla carta fina, finissima e sulle carte pelures;

3° il contributo di esportazione;
((2))


4° i proventi eventuali.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 893 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 1919 è soppresso il contributo di esportazione per i prodotti dell'industria cartaria di cui agli articoli 1 numero 3, e 7 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112".