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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1918, n. 798

Che istituisce i gradi di brigadiere generale e di tenente generale commissario e fissa altresì il numero degli ufficiali generali. (018U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1919)
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Testo in vigore dal:  4-7-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e le successive modificazioni;
Visti i Nostri decreti 23 agosto 1917, n. 1341, e 17 gennaio 1918, n. 62;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito il grado di brigadiere generale, il quale nella progressione dei gradi degli ufficiali generali sarà immediatamente inferiore a quello di maggiore generale.