stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1916, n. 926

recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo (016U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1921)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-8-1916

Art. 8




Le spese di amministrazione, di qualsiasi genere, per i servizi di approvvigionamento, previsti dal presente decreto, fanno carico al bilancio del Ministero di agricoltura, nel quale si iscriveranno i fondi occorrenti.

Agli acquisti si provvede, mediante i fondi di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, con norme che saranno stabilite di accordo tra i ministri del tesoro e dell'agricoltura.