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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1916, n. 355

Col quale viene modificato il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile nazionale. (016U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1916
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Testo in vigore dal:  31-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E sul contenzioso amministrativo;
Visto il decreto Luogotenenziale del 23 gennaio 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile nazionale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È elevato a 25 anni il limite dell'età fissato dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, n. 71, pei piroscafi di stazza netta superiore alle mille tonnellate i quali siano ammessi a far parte della marina mercantile italiana dopo la pubblicazione dello stesso decreto Luogotenenziale e sono esenti per la durata di un anno, dalla data del rilascio dell'atto di nazionalità definitivo o provvisorio da qualsiasi requisizione civile o militare o trasporti obbligatori per conto dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - CORSI - ZUPELLI -
CARCANO - CAVASOLA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.