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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1910

Relativo al Consiglio superiore ed ai Consigli provinciali di sanità, nonchè alle Commissioni istituite dalle disposizioni sulla sanità pubblica. (015U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1924)
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Testo in vigore dal:  4-2-1916

Art. 7




I provvedimenti che a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto devono esser presi col parere conforme del Consiglio superiore di sanità o del Consiglio provinciale di sanità e per i quali non sia dagli articoli 3 e 5 del presente decreto confermata la obbligatorietà dello intervento dei detti consessi, debbono, salva le facoltà di cui ai n. 8, lettera l), dell'articolo 3, e 6, lettera r), dell'art. 5, essere adottati sul parere, rispettivamente, della Direzione generale della sanità pubblica e del medico provinciale.

Sono deferite:

al ministro dell'interno, l'approvazione dei regolamenti speciali dei manicomi; e quella dei generi medicinali e dei medicamenti composti a termine dell'articolo 15 della tariffa doganale approvata con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

al prefetto, la determinazione del minimo di abitabilità delle abitazioni rurali; l'adozione dei provvedimenti d'ufficio per la riabitabilità di case rurali nei limiti e nelle forme dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636; e le attribuzioni conferite al Consiglio provinciale di sanità dalle disposizioni sulla Cassa pensioni dei sanitari.