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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1915, n. 1847

Col quale vengono semplificati alcuni servizi delle Opere pie e dei Manicomi. (015U1847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1923)
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Testo in vigore dal:  16-5-1923
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Seduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;
Ritenuto che per la scarsità del personale amministrativo dipendente dal Ministero dell'interno e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, a causa dei richiami sotto le armi, è necessario semplificare alcuni servizi della pubblica beneficenza e dei manicomi, modificando le rispettive disposizioni organiche;
Ritenuta altresì la necessità di facilitare agli ospedali, atteso il loro disagio economico reso più acuto dallo stato di guerra, la riscossione dei crediti per spedalità; di assicurare il funzionamento dei manicomi, il cui personale di assistenza è ridotto notevolmente, e di rendere più agevole il rimpatrio dei maniaci esteri, diminuendo per conseguenza il carico delle spese di mantenimento che grava sul bilancio dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e di grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono modificati come segue:

A) all'art. 20 è sostituito il seguente: «Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano una rendita netta superiore alle L. 10,000, devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consultivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Le amministrazioni delle altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, fermo l'obbligo della compilazione, annuale del conto consuntivo nei termini e modi suindicati, debbono formare il bilancio preventivo ogni triennio. Qualunque modificazione occorresse introdurre nel bilancio durante il triennio, per circostanze straordinarie sopravvenute, dovrà essere approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Agli effetti del presente articolo si considererà come primo bilancio preventivo triennale quello del 1915».

B) Nel capoverso dell'art. 26 alle parole «La Giunta provinciale amministrativa» sono sostituite le altre e «Il prefetto».

C) Al primo ed al secondo comma dell'art. 62 sono sostituiti i seguenti:

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:

a) dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carità o del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;

b) dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carità o del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna due o più Comuni della stessa Provincia;

c) dell'Amministrazione interessata o dei rispettivi Consigli comunali o Congregazioni di carità o dei Consigli provinciali, se l'istituzione concerna due o più Comuni di diverse Provincie.

Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b) e c), noi quali è sufficiente che la proposta sia comunicata all'Amministrazione interessata ed ai Consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altro di essi.

Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dalla amministrazione dell'ente che dal Ministero dell'interno.

Sopra tutte le dotte proposte la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale è soggetta la Istituzione, deve dare il suo parere motivato».

D) Dopo il secondo comma dell'articolo 80 è aggiunto il seguente:

«Nelle controversie di cui alla lettera a) la Giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del lesto unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge.

La decisione della Giunta è omessa in Camera di Consiglio, senta ministero di avvocato, e viene redatta su carta libera».

E) Nell'art. 92 sono soppressi il terzo comma e le parole: «Nell'uno e nell'altro caso» del quarto comma.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 22 aprile 1923, n. 982 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti: [...] gli articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847".