stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024
nascondi
  • Articoli
  • MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
    Capo I
    Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa
  • 9
  • 10
  • Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni in materia di lavoro
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia di investimenti
  • 32
  • 33
  • Disposizioni in materia di cultura
  • 34
  • Disposizioni in materia di sicurezza
  • 35
  • ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
    Capo I
    Ulteriori disposizioni in materia di investimenti
  • 36
  • 37
  • 38
Testo in vigore dal:  8-5-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Principi, finalità e definizioni
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia»: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;
b) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) «interventi del PNRR»: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) «Fondo FSC» o «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) «Accordo per la coesione»: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
g) «amministrazione titolare di programma»: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) «regioni meno sviluppate»: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
i) «Autorità di gestione»: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) «condizioni abilitanti»: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
m) «sistema nazionale di monitoraggio»: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.