stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-10-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6"))
;
a) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.»;
2) al comma 4,
((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi))
: «Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c),
(( numero 1) ))
. Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del
((codice di cui al))
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;
((
b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3"
))
((b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario";
2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,"))
((
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.
1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))