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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2024)
Testo in vigore dal:  29-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi
((in favore di parchi))
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022
((è stanziata la somma di 40 milioni di euro))
, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
((26 ottobre 1972))
, n. 633
, una di quelle
((...))
identificate dai seguenti codici della classificazione delle
((attività economiche ATECO 2007))
: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
((corrispettivi del 2021"))
;
c) al comma 3, le parole «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1».
((2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati))
.
3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250 milioni di euro per l'anno 2022».
((3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:
"624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca"))
.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
((4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO))
.