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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. 187

Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (22G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2023, n. 10 (in G.U. 03/02/2023, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  29-11-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano destinatarie dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi
1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.
2. Fino al
((31 dicembre 2024))
, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.
4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione.
L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.
5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.
6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4 può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.