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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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Testo in vigore dal:  25-7-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 45

Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni
((,))
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno
((2022 si))
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.