stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (21G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-4-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57
((è inserito))
il seguente:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione
((, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile))
.
2.
((Il CITE))
, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto
((...))
dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche
((agricole alimentari))
e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva
((...))
il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto
((del dissesto))
idrogeologico e
((del consumo))
del suolo;
((c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici))
;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare.
((f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile))
.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.
((Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo))
.
((4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate))
.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
((5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica"))
.
6.
((Il CITE))
monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza,
((rimborsi di spese))
o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
.».
((
1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica".
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis
))