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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
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4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: "nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono inserite le seguenti: "o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,".
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".
4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia
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