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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal:  9-11-2021
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Art. 7-bis

(( (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli
e forestali). ))
((
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
))