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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3,
((il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna" e))
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato
((, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica))
. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
((1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"))
;
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.";
4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: "14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.";
2) al comma 6, dopo le parole "è approvato dal Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita";
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole "adottato è depositato per quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni";
2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta", nonché le parole "emana il provvedimento d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente "Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore
((se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco))
provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili
((a legislazione vigente))
.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco può concedere
((i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento))
di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre
((...))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla direzione generale competente in materia del Ministero".
((
3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141," sono inserite le seguenti: "nonché nelle aree marine protette," e le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";
b) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta".
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA"
))