stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ((, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica)). (20G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-3-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.(2) (3)
((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal comma 1, terzo e quarto periodo, del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dal comma 1, terzo e quarto periodo, del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.