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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 102

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (17) (21) (30) (38)
((59))
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.