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DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. 16

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di ((attività parassitarie)). (20G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31 (in G.U. 12/05/2020, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2024)
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Testo in vigore dal:  29-3-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;
Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;
Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.;
Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessità di svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;
Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;
Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;
Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;
Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;
Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;
Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Consiglio Olimpico Congiunto
1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da
((sedici))
membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
((, uno del Ministero del turismo))
, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.
2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.