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DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  10-10-2023
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Art. 4-ter

(Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2025, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
((33))
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. È costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, ha disposto (con l'art. 19, comma 9-quinquies) che "Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter".