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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  1-3-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
((nonché di personale scolastico))
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020».
((Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti))
.
((
1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"
))
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa
((di 1.200.000 euro))
, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
((
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"
))
((
3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"
))
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo è soppresso.
((
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
"5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"
))
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
((corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo))
.
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020»
((A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui))
.
((Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo))
.
9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti:
((e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020))
;
b) il secondo periodo è soppresso.
10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
.
((
10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
))