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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-1-2019

Art. 24

Detassazione TFS
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.