stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99

Disposizioni urgenti ((per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonchè)) per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (17G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121 (in G.U. 08/08/2017, n. 184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-6-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 47 della Costituzione e considerata l'esigenza di assicurarne le finalità;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
Visto il regolamento (UE) 2014/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico;
Visto il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Vista la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico bancario»);
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;
Viste le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017, con le quali la Banca Centrale Europea ha accertato che la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. sono in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2014/806, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;
Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non sarebbe necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;
Viste le risoluzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Vista la nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017, con la quale è stato rappresentato che, a seguito delle citate decisioni della Banca Centrale Europea e del Comitato di Risoluzione Unico, nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. è necessario avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota della Banca d'Italia del 24 giugno 2017, contenente una relazione di stima sul previsto valore di realizzo delle attività deteriorate di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali, e che, pertanto, vi è la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2017, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.