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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
Testo in vigore dal:  13-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-sexies

(( (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi).))
((
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria"
))