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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 57

(( (Attrazione degli investimenti) ))
1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "PMI."
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"))
;
a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di investimento", le parole: "sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,";
((a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"))
;
b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:
"95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto,
((ovvero possono essere portate))
in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";
d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati al", le parole: "comma 90" sono sostituite dalle seguenti: "comma 102"
((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma"))
;
e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
f) il comma 113 è sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.".
3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
((
3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018". All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni".
3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,".
3-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016."
))