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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  3-11-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 53-ter

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".