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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-6-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(( (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini).))
((
1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
"2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021";
c) al comma 2-sexies, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-ter,".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico
))