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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  30-6-2019
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Art. 19-bis

(Unità cinofile)
1. Per ciascuno degli anni 2017
((, 2018 e 2019))
, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa
((e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018))
, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.