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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
    eventi sismici del 2016 e del 2017
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  • Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa
    del Servizio nazionale della protezione civile
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  • 20

  • Disposizioni di coordinamento e finali
  • 21
  • 22
Testo in vigore dal:  10-2-2017 al: 10-4-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.».
2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».