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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (16G00252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15 (in G.U. 21/02/2017, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  22-2-2017
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Art. 24

Risorse finanziarie
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
((2))
. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.
((3))
. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
((4))
. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.