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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2021)
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Testo in vigore dal:  15-4-2016
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Art. 15



Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un
((ente-ponte))
1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un
((ente-ponte))
, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'
((ente-ponte))
sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'
((ente-ponte))
subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'
((ente-ponte))
.