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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.(15) (25) (36) (40)
((51))
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
((
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024
))
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (32)
6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 [...]".
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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009".
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AGGIORNAMENTO (36)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021".
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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022".
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AGGIORNAMENTO (51)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023".