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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa. (16G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  30-10-2016
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Art. 5

Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità
1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
((alla data))
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
((alla data))
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».