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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (16G00252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15 (in G.U. 21/02/2017, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  22-2-2017
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Art. 15

Richiesta di intervento dello Stato
1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente:
a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;
d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;
e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;
f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.
3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi
((tre anni))
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.