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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2021)
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Testo in vigore dal:  15-4-2016
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Art. 13

Norme di attuazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,))
di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.