stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-12-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori
1.
((È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:))
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende
((o da soggetti diversi dalle imprese))
operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L'onere di cui al comma 1,
((pari a 124,5 milioni di euro,))
per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
((29 novembre 2008))
, n. 185
, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
((
4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52
))
5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse
((pari a 259,3 milioni di euro))
per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni.
((L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto))
del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà,
((in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1,))
sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
((
7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
))
8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017
((con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2))
((. All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52))
.
9.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229))
.