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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 luglio 2016, n. 148

Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2016
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Testo in vigore dal:  17-8-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, definisca criteri e modalità per l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot. 005376 del 7 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. 0002619 del 3 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa è effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in base ai criteri e secondo le modalità stabilite all'allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.:
«Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa). - (Omissis).
2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :
«Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
-Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 è riportato nelle note alle premesse.