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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 09/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-8-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

((Disposizioni in materia di personale))
((
1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.
1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento" sono soppresse
))