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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  30-3-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 13-ter

(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016)
1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26))
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