stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (16G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2016
nascondi
vigente al 06/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-5-2016

Art. 18

Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non accompagna il materiale elettrico;
d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f) le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nota all'art.18:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse.