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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (16G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2016
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-5-2016

Art. 14

Vigilanza del mercato, controllo del materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione e sanzioni
1. Al materiale elettrico si applica l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Nel caso in cui gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che il materiale elettrico è in tutto o in parte non rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
4. Il Ministero dello sviluppo economico per il materiale elettrico che presenta rischi e comunque in relazione alle segnalazioni di cui al comma 3 effettua le valutazioni ed adotta gli appropriati provvedimenti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.
5. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a cento cinquanta euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a centocinquanta euro per ogni pezzo ed i ogni caso di una somma non inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all'articolo 18 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 5 e 6, alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da cinquecento euro a cinquemila euro.
8. I rapporti sulle violazioni di cui al presente articolo sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.
Note all'art. 14:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.