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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  1-3-2022
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Art. 12

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito
1. Limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018
((, 2019 e 2022))
, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 234) che il presente articolo è esteso anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività del medesimo articolo è subordinato all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suindicata legge.