stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 (in G.U. 28/05/2016, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  31-12-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di
((5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020))
. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.
4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.