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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015) (1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (15G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 05/03/2015, n. 53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  11-8-2023
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Art. 2

Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.
5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1.
Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato. (5) (12)
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.
La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.
((In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma))
. (5) (12) (13) (18)
((19))
6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto.
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2016, n. 151, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la presenti modifiche si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima del 10/06/2016.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2016, n. 13, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 8.1-bis) che "Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".
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AGGIORNAMENTO (13)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 30-06-2019 a seguito della soppressione dell'art. 14 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, che disponeva la modifica del comma 6 del presente articolo, ad opera della L. 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del D.L.
medesimo.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".