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DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185

Misure urgenti per interventi nel territorio. (15G00202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9 (in G.U. 23/01/2016, n. 18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal:  24-1-2016
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Art. 7

Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo
1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di euro 14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.
4. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalità attuative del comma 3.
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4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"
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